E il coltellino svizzero?
Secondo la Cassazione il coltello comunemente detto "multiuso" è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Il fatto che sia dotato anche di altri strumenti finalizzati a scopi "pacifici" ed innocui rende tuttavia assai più agevole la giustificazione in merito al porto del coltello nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili, senza che tuttavia la giustificazione possa ricavarsi dal solo fatto che il coltello ha più strumenti incorporati e sia destinato a più usi (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 13015 del 11-12-1998).
Il giustificato motivo
Il porto di coltello è sempre proibito, a meno che non venga dimostrato un giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all'onere della prova incombente sull'imputato (Cass. pen., sez. VI, sent. 177777 del 22.12.1989 - Sez. VI, sent. n. 9369 del 29-10-1984)
Ad esempio, perché sia giustificato il porto degli oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all'offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, è richiesto che il porto medesimo sia unito dal nesso della causalità all'attività lavorativa. Tale nesso comprende qualsiasi momento comunque collegato, anche indirettamente, con lo svolgimento dell'attività lavorativa. È quindi giustificato il porto anche nel percorso per recarsi da casa al lavoro o nei momenti di pausa temporanea dell'attività lavorativa, essendo pur sempre il porto a questa ricollegabile. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato in considerazione del fatto che il coltello serviva all'imputato per il suo lavoro di carpentiere e che lo stesso, pur trovandosi in un esercizio pubblico, era in abiti di lavoro e in compagnia del suo capocantiere in un momento in cui il lavoro era sospeso per le condizioni atmosferiche.) (Cass. pen., sez. I, sent. n. 6965 del 14-07-1993)
Anche il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati (Cass. pen., sez. I, sent. n. 580 del 18-01-1996).
Invece il porto di un coltello risulta senza giustificato motivo allorché l'arma impropria sia rinvenuta nel giubbotto di una persona che non fornisca alcuna prova convincente circa l'esercizio dell'attività di caccia o di pesca, in quanto in sede di perquisizione dell'autovettura non é rinvenuto alcun oggetto idoneo a comprovare l'esercizio di tale attività (Cass. pen. sez. I, sent. n. 10244 del 02-10-1986 ) .
Analogamente, nel caso di un coltello a serramanico rinvenuto addosso a un autotrasportatore e asseritamente utilizzato per preparare panini e sbucciare frutta; la Corte. ha ritenuto ingiustificato il porto per non avere trovato riscontro, nella perquisizione eseguita contestualmente, la giustificazione addotta. (Cass. pen., sez. I, sent. n. 4696 del 14-04-1999)
Fonte
http://sicurezzapubblica.wikidot.com/armi-non-da-sparo